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L'enciclopedia libera del condominio

Infortuni in condominio. Quali sono le responsabilità penali dell'amministratore?

Avv. Maria Mercedes Pisani


Come ci si protegge dagli incidenti quando c’è un cantiere in condominio? Recentemente, nel centro di Roma, mentre si stavano eseguendo dei lavori di ristrutturazione di un impianto di ascensore, la cabina è precipitata nel vuoto; per uno degli operai l’impatto è stato fatale e gli altri due sono stati ricoverati in codice rosso. Tutti i giornali che hanno riferito la notizia, hanno poi aggiunto, in occhiello, “sono in corso indagini per stabilire le responsabilità dell’incidente”.

Si tratta senza dubbio di uno di quegli incidenti sul lavoro per contrastare i quali dal primo ottobre è entrata in vigore la “patente a crediti” o meglio un certificato a crediti per i cantieri edili, istituito dal decreto legge n. 19 del 2 marzo 2024, convertito con modificazioni nella l. n. 56 del 29 aprile 2024.

Ma quando si verifica uno di questi di sinistri sul lavoro, può essere ritenuto responsabile anche l’amministratore di condominio?

Vediamo quali sono i principi che regolano la responsabilità penale dell’amministratore di condominio.

Il nostro primo riferimento normativo è negli articoli 1130 e 1135 del codice civile che stabiliscono che tra i compiti dell’amministratore v’è quello di “riscuotere i contributi ed erogare le spese occorrenti per la manutenzione ordinaria delle parti comuni dell’edificio e per l’esercizio dei servizi comuni” oltre che “compiere gli atti conservativi relativi alle parti comuni dell’edificio”.

Da tali prescrizioni comprendiamo che all’amministratore compete vigilare sulle parti comuni dell’edificio, provvedere alla loro conservazione e ad adottare tutte le misure necessarie alla sicurezza dei condomini e dei terzi.

In sostanza possiamo dedurre che l’amministratore è penalmente responsabile se non adotta le misure necessarie alla sicurezza nell’edificio condominiale, se omette di intervenire ove vi siano situazioni di pericolo o di rischio per la sicurezza dell’edificio, se non osserva norme deputate alla tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro, inclusi gli obblighi previdenziali e assicurativi del personale impiegato nel condominio.

Se ci si riflette, è una responsabilità estremamente ampia, considerata la varietà di situazioni giuridiche che rientrano nelle ipotesi appena accennate. 

 

L’amministratore riveste una posizione di garanzia che lo rende penalmente responsabile di eventuali danni che avrebbe avuto il dovere di impedire

Dobbiamo tener presente che l’amministratore di condominio riveste una posizione di garanzia; l’obbligo di vigilanza e conservazione delle parti comuni che grava su di lui richiede che adotti tutte le misure idonee a prevenire pericoli per l’incolumità pubblica derivanti dai beni condominiali; deve, pertanto, attivarsi al fine di prevenire eventuali situazioni di pericolo, se non vuole risponderne penalmente.

Si trascura spesso di pensare al condominio come ad un luogo di lavoro. Eppure all’amministratore incombe esaminare e predisporre tante misure necessarie ad assicurare la sicurezza di chi frequenta il condominio non solo come abitante o utilizzatore dei luoghi, ma anche di chi deve eseguire attività lavorative. La responsabilità penale dell’amministratore per i sinistri gravi che possono accadere, però, non è illimitata: l’amministratore coscienzioso che predispone e pianifica gli interventi di manutenzione periodica, che  redige i piani di controllo degli impianti di cui è dotato il condominio, che è formato ed aggiornato sulle normative che disciplinano le attività e l’uso degli impianti disponibili in condominio e assicura un monitoraggio del conferimento degli appalti sì da verificare il possesso delle caratteristiche tecniche e competenze delle ditte assegnatarie, sa come creare le condizioni di lavoro in sicurezza nel condominio.

Giurisprudenza di riferimento

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La giurisprudenza ci dice che in caso di danni ai terzi, rispondono per il risarcimento del danno, tutti i condòmini che, eventualmente, avranno azione di rivalsa verso l’amministratore, in virtù del rapporto contrattuale, qualora il danno sia dipeso da un suo inadempimento. Infatti, l’amministratore di condominio ha il compito di provvedere alla gestione delle cose comuni, ma anche alla loro custodia, egli, quindi, è gravato da un obbligo di vigilare affinché non rechino danni ai terzi o ai condomini (Cass. 25251/2008).

La norma di riferimento nel codice penale è l’art. 40 che, al suo secondo comma, prevede che “non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di evitare equivale a cagionarlo”.

Leggendo attentamente questo articolo di legge, ci rendiamo conto che la responsabilità penale che incombe sull’amministratore non è affatto illimitata. L’amministratore coscienzioso non solo conosce le caratteristiche del bene che amministra, ma si avvale di professionalità tecniche e programma la manutenzione periodica degli impianti; è formato ed aggiornato sulle normative che disciplinano le attività e l’uso degli impianti disponibili in condominio e sa come evitare ed eliminare le possibilità di incidenti. 

Naturalmente, sottopone regolarmente all’assemblea le proposte di intervento straordinario necessarie per adeguare gli impianti ai requisiti di sicurezza e alle normative vigenti ed è capace di spiegare ai condòmini, che magari si oppongono all’esecuzione di lavori per evitare spese aggiuntive, quali sarebbero i costi in termini di rischio per la sicurezza collettiva, oltre che i benefici in termini economici per i condomini.

L’art. 40 del c.p. è una norma generale, che inquadra una responsabilità per reati omissivi, ossia reati commessi perché è mancata l’iniziativa che avrebbe impedito il verificarsi dell’evento dannoso.

Solitamente, se si verifica “l’evento dannoso” penalmente rilevante, i reati che potrebbero essere contestati all’amministratore sono due diverse ipotesi di delitto (ossia, puniti con la pena detentiva dell’arresto e la pena pecuniaria della multa) previste e punite dall’art. 590 c.p. (lesioni personali colpose) o quello ben più grave di cui all’art. 589 c.p. (omicidio colposo). Per andare esente da responsabilità penale l’amministratore deve adottare tutte le misure necessarie ad impedire che si verifichi l’evento lesione o morte. 

Quali sono queste misure? Innanzitutto l’amministratore deve aver cura di supervisionare periodicamente il funzionamento delle strutture ed eseguire le manutenzioni richieste. Deve redigere, se previsto per gli impianti di cui è dotato il condominio, un piano di controllo, assicurare il corretto funzionamento e il rispetto dei requisiti igienico-ambientali previsti dalle norme.

LINK a tal proposito si suggerisce un approfondimento su legionella (è pubblicato già?)

Se sono state adottate tutte le misure necessarie a garantire la sicurezza nell’uso delle strutture e degli impianti condominiali, tali da impedire ragionevolmente un infortunio o la morte di un condòmino o di un terzo, nel caso l’evento dannoso si verificasse ugualmente, l’amministratore sarebbe nelle condizioni di dimostrare di aver rispettato la legge penale e di aver fatto quanto gli era possibile per evitare l’evento.

 

C’è un cantiere in condominio, chi è responsabile della sicurezza dei lavoratori e delle persone che frequentano il condominio?

 

Quando vengono svolti lavori in un condominio l’amministratore si trova ad affrontare situazioni molto diverse cui si collega una graduazione molto varia di responsabilità.

Innanzitutto possono esserci cantieri su proprietà private. In tal caso la responsabilità dell’amministratore è assolutamente limitata, poiché si ferma alla verifica del rispetto delle regole condominiali; è il condòmino che esegue i lavori a dover assicurare il rispetto delle norme sulla corretta segnalazione dell’area di cantiere, riguardo il deposito di materiali e l’adozione delle prescrizioni generali sulla sicurezza, mentre l’amministratore si limiterà a verificare che le suddette misure siano state correttamente adottate, eventualmente richiamando il condòmino al rispetto delle prescrizioni di legge oltre che del regolamento condominiale. 

 

L’amministratore, invece è responsabile dell’esecuzione delle manutenzioni ordinarie, come, ad esempio: la revisione periodica e la manutenzione dell’impianto di ascensore, dell’impianto elettrico ed idraulico, della documentazione antincendio, se prescritta per l’immobile amministrato, in generale degli impianti esistenti. Per alcuni di essi, già la mera inosservanza dei termini per la revisione e manutenzione periodica può implicare una responsabilità ma, se a causa della inosservanza delle norme che prescrivono obblighi di manutenzione e rinnovazione periodica delle certificazioni avviene un sinistro, l’amministratore dovrà rispondere anche per gli effetti di rilevanza penale.

 

In alcuni casi, i lavori eseguiti in condominio sono oggetto di contratto d’appalto, in particolare, ad esempio, quando si tratti di lavori di manutenzione straordinaria.

Ricordiamo che in tal caso, prima della stipula del contratto di appalto  l’amministratore deve convocare l’assemblea; infatti i lavori di manutenzione straordinaria devono essere approvati con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dei millesimi dell’edificio.

Una volta deliberata l’esecuzione delle opere di manutenzione straordinaria, l’assemblea dovrà scegliere l’impresa a cui affidarne l’esecuzione, nonché il direttore dei lavori, ovvero il professionista che seguirà il progetto e l’esecuzione dei lavori da un punto di vista tecnico.

Una volta completati tutti questi passaggi, l’amministratore, meglio se con l’ausilio di un legale, dovrà predisporre il contratto d’appalto.
Abbiamo individuato, in questo modo, quindi, varie figure che hanno differenti responsabilità: il committente, il datore di lavoro, il direttore dei lavori e, ove occorre, un consulente del condominio ad esempio per vagliare gli aspetti tecnici o per le questioni legali legate alla redazione del contratto. (Dlgs 81/08 art. 89)

Come ha già affermato dalla Cassazione, l’amministratore che stipuli un contratto di affidamento in appalto di lavori da eseguirsi nell’interesse del condominio, può assumere, ove la delibera assembleare gli riconosca autonomia di azione e concreti poteri decisionali, la posizione di “committente”, e, come tale, è tenuto all’osservanza degli obblighi di verifica dell’idoneità tecnico professionale dell’impresa appaltatrice, (D.Lgs. n. 81/2008, art. 26 co. 1 lett. a), dell’informazione sui rischi specifici esistenti nell’ambiente di lavoro e di cooperazione e coordinamento nell’attuazione delle misure di prevenzione e protezione (Cass. pen., sez. III, 18/09/2013, n. 42347), altrimenti sarà responsabile di culpa in eligendo se avrà affidato l’opera ad un’impresa che palesemente difettava delle necessarie capacità tecniche. (cfr. Cass. Civ. sent. 6 agosto 2004, n. 15185; 27 maggio 2011, n. 11757 e 15 novembre 2013, n. 25758).

È evidente, quindi che è importantissimo tanto il contenuto della delibera condominiale di esecuzione dei lavori, quanto il contenuto del contratto di appalto, poiché questi due documenti delimitano il campo della responsabilità legalmente riconducibile alle differenti figure, responsabili delle scelte che verranno effettuate per l’esecuzione dei lavori.

In sostanza, l’amministratore andrà esente da responsabilità penali se l’appalto dei lavori è deciso ed assegnato mediante una delibera assembleare alla quale lo stesso è vincolato e a cui è tenuto a dare corretta attuazione, senza alcun autonomo potere di azione né di ingerenza in ordine ai lavori deliberati. La redazione del verbale di assemblea sarà di rilevante importanza perché permetterà di stabilire se l’idoneità tecnica e la capacità organizzativa dell’impresa di pulizie siano state valutate direttamente dall’assemblea e senza l’intervento sostanziale, l’esercizio di un autonomo potere decisionale dell’amministratore.

Quest’ultimo, infatti, come notano i giudici supremi, quando affida in appalto i lavori da eseguirsi nell’interesse del condominio può assumere la posizione di committente, ma solo se i condomini, con delibera assembleare, gli hanno attribuito autonomia di azione e concreti poteri decisionali.

In un procedimento penale nel quale era stato imputato l’amministratore di un condominio, la Corte di Cassazione ha osservato che “nel caso di appalto dei lavori deciso e assegnato mediante delibera dell'assemblea condominiale, ai fini della penale responsabilità dell'amministratore occorre verificare, nel singolo caso, l'ambito di autonomia di azione di cui eventualmente disponeva l'amministratore e i poteri decisionali concretamente attribuiti” (Cass. pen. Sez. III, 18/09/2013, n. 42347).

In maniera speculare, se l’appaltatore in base ai patti contrattuali, è un semplice esecutore degli ordini del committente ed agisce quale nudus minister attuandone specifiche direttive, e venga quindi privato dell’autonomia decisionale e di gestione dell’incarico, sarà il committente a dover rispondere degli eventi dannosi provocati a terzi. In questo caso è la giurisprudenza civile a dirci che “una responsabilità del committente nei riguardi dei terzi risulta configurabile solo allorquando si dimostri che il fatto lesivo sia stato commesso dall'appaltatore in esecuzione di un ordine impartitogli dal direttore dei lavori o da altro rappresentante del committente stesso, tanto che l'appaltatore finisca per agire quale nudus minister privo dell'autonomia che normalmente gli compete” (Cass. Civ. Sent. 23 marzo 1999, n. 2745; 20 aprile 2004, n. 7499; 2 marzo 2005, n. 4361 e 29 marzo 2007, n. 7755).

Un’altra responsabilità in cui può incorrere l’amministratore di condominio, a seguito di lavori mal effettuati, viene ravvisata nella culpa in vigilando.

In generale ritengo sconsigliabile che l’amministratore assuma, anche quando abbia le competenze professionali necessarie, la ulteriore veste di direttore dei lavori. Infatti è accaduto che la Corte di Cassazione abbia ritenuto sussistente una responsabilità per omissione dell’amministratore che, nel caso di specie, rivestiva anche il ruolo di direttore dei lavori, ed aveva evidentemente omesso di accertarsi che l'appaltatore avesse adottato le obbligatorie misure di protezione. 

La sua responsabilità, dunque, non derivava soltanto dalla qualità di amministratore, ma, nella sua qualità di datore di lavoro e direttore dei lavori, aveva assunto anche il compito di organizzare e dirigere i lavori per conto del condominio stesso: sovrapponendo i ruoli aveva moltiplicato le responsabilità e i compiti di garanzia.

La Corte di Cassazione (Cass. Pen. Sentenza n. 42347/2013), ha ricordato appunto come "l'amministratore di un condominio assuma la posizione di garanzia propria del datore di lavoro nel caso in cui proceda direttamente all'organizzazione e direzione di lavori da eseguirsi nell'interesse del condominio stesso".

In occasione di un infortunio mortale di un dipendente di un’impresa che effettuava lavori di pulizie, investito dalla cabina di un ascensore di un condominio L’amministratore di condominio veniva condannato per omicidio colposo in primo e secondo grado. Per i giudici di merito, il predetto professionista – ricoprendo il ruolo di committente dei lavori di pulizia delle grate poste a protezione del vano ascensore – aveva omesso di verificare l’idoneità tecnica professionale dell’impresa appaltatrice, nonché di effettuare una compiuta valutazione del documento di valutazione dei rischi (DUVR) della impresa, documento nel quale non erano individuati rischi e pericoli riguardanti operazioni da svolgersi su grate e ascensori e non era prescritta la disattivazione dell’alimentazione dell’elevatore nel corso dei lavori di pulizia sulla griglia.

Questo significa che l’imputazione di una responsabilità penale per violazione della normativa del D.Lgs. n. 81/2008 deve avvenire sulla base dell’accertamento del ruolo effettivamente svolto dall’amministratore e del suo reale margine di autonomia. In altre parole, una mera delibera con cui l’assemblea dei condomini decide di affidare dei lavori condominiali ad un’impresa non costituisce un presupposto sufficiente a conferire all’amministratore la veste di “committente”, con tutte le incombenze che discendono ai sensi del T.U. sulla sicurezza del lavoro.

Un equilibrio delicato tra limite alla responsabilità e autonomia decisionale

La posizione del committente è stata oggetto di ripetuto esame da parte della giurisprudenza penale di legittimità (in particolare nella materia degli infortuni sul lavoro) che ha espressamente riconosciuto la responsabilità di tale soggetto per l'inosservanza degli specifici obblighi positivi di verifica, informazione, cooperazione (cfr. Cass. Pen. Sez. 4^ n. 37840, 25 settembre 2009; Sez. 3^ n. 1825, 19 gennaio 2009; Sez. 4^ n. 41815, 7 novembre 2008). Nondimeno è stato specificato che tale responsabilità non si applica in maniera automatica, dal momento che non si può esigere dal committente un controllo pressante, continuo e capillare sull'organizzazione e sull'andamento dei lavori. Sarà necessario verificare in concreto quale sia stata l'incidenza della sua condotta nell'eziologia dell'evento, quale margine di autonomia organizzativa avesse nella scelta per l'esecuzione dei lavori, avuto riguardo al tipo di lavori da eseguire, ai criteri seguiti dallo stesso committente per la scelta dell'appaltatore o del prestatore d'opera, alla sua ingerenza nell'esecuzione dei lavori oggetto di appalto o del contratto di prestazione d'opera, nonché alla agevole ed immediata percepibilità da parte del committente di situazioni di pericolo (così Sez. 4^ n. 3563, sentenza 30 gennaio 2012).

Perciò, fuori dal caso in cui deve limitarsi a dare esecuzione ad una delibera dell’assemblea condominiale che vincola la scelta della ditta ed il tipo di lavori da eseguire, l’amministratore, nelle trattative relative ai contratti di appalto condominiali non deve trascurare di verificare in via preliminare l’idoneità tecnico-professionale dell’appaltatore e ad acquisirne la certificazione della “patente a punti” e la relativa visura camerale e il DURC, come previsto dall’art. 90 del d.lgs. n. 81/2008. 

Infatti, è stata riconosciuta la responsabilità penale in capo all’amministratore condominiale, in quel frangente committente delle opere oggetto d’appalto e munito di autonomia d’azione e concreti poteri decisionali in forza di delibera assembleare, per aver procurato lesioni personali ai dipendenti dell’impresa incaricata della pulizia del pozzo nero del condominio e di altri due lavoratori sopraggiunti in soccorso degli stessi: non si era premurato, infatti, di acquisire tutta la documentazione inerente la conformità alla normativa antinfortunistica delle attrezzature impiegate e dei dispositivi di protezione, né il DURC (documento di regolarità contributiva) o gli attestati inerenti la formazione dell’appaltatore in relazione ai lavori da effettuarsi in fosse biologiche (Trib. Firenze 21 febbraio 2018).

Quanto al direttore dei lavori, è vero che presta un'opera professionale in esecuzione di un'obbligazione di mezzi e non di risultati ma, poiché è chiamato a svolgere la propria attività in situazioni che richiedono l'impiego di peculiari competenze tecniche, deve mettere in opera tutte le proprie risorse intellettive ed operative al fine di assicurare il risultato che il committente si aspetta di conseguire relativamente all'opera in corso di realizzazione. In pratica deve assolvere alla specifica funzione di tutelare la posizione del committente nei confronti dell'appaltatore, vigilando che l'esecuzione dei lavori abbia luogo in conformità a quanto stabilito nel capitolato di appalto.

Il direttore dei lavori, quindi, deve "apprestare i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi" (sentenza 18/4/2002 n. 5632); ha "l'obbligo di vigilanza attiva su tutte le fasi esecutive dell'opera" (sentenza 21.11.2003 n. 2529) e "di segnalare all'appaltatore essendo preposto all'alta sorveglianza sull'esecuzione dell'opera le situazioni anomale e gli inconvenienti che si verificano in corso d'opera" (sentenza citata 5632/2002).

Non sarà, però, responsabile in caso di cattiva esecuzione dei lavori imputabile alla libera iniziativa dell'appaltatore, né, può rispondere automaticamente, di obbligo continuo di vigilanza, (come ripetutamente chiarito dalla Cassazione v. sentenze 20 luglio 2005, n. 15255, e 24 aprile 2008, n. 10728) non avendo egli alcun obbligo della sua continua presenza sul luogo del lavoro ovvero l'obbligo di sorveglianza delle operazioni da svolgersi.

La giurisprudenza di legittimità ha, infine, escluso che il potere di controllo sui beni comuni permanga in capo all’amministratore quando l'appaltatore sia posto in condizioni di "esclusivo custode delle cose sulle quali si effettuano i lavori". (Cass. Civ. sent. n. 25251/ 2008). In questa ultima ipotesi, la giurisprudenza in tema di appalto ha ribadito che l'appaltatore rimane esclusivo responsabile dell'esecuzione dei lavori, nonché dei relativi danni conseguenti a negligenza nell'esecuzione.

L’amministratore che voglia tutelarsi, limitando la responsabilità per i rischi derivanti dall’esecuzione di lavori condominiali, potrà – per esempio - richiedere all’assemblea una delibera che definisca, in maniera dettagliata, l’estensione dei suoi poteri decisionali. 

Allo stesso modo, nel contratto di appalto, prevedere una maggiore o minore autonomia di gestione del cantiere da parte dell’impresa può trasportare la responsabilità di eventuali sinistri su ciascuna delle figure cui sono attribuiti compiti di responsabilità e di garanzia, in misura maggiore o minore, in funzione dell’estensione dei poteri assegnati. Diventa, quindi, essenziale trovare il giusto equilibrio, nella redazione dei contratti, tra la vigilanza richiesta all’amministratore e l’autonomia gestionale dell’impresa.

 

La patente a crediti introdotta dalla l.56/2024 e i nuovi adempimenti per l’amministratore di condominio

Alle prescrizioni già esistenti, dal 1 ottobre si è aggiunto un nuovo strumento di controllo, introdotto dal decreto legge del 2 marzo 2024 n. 19 (convertito in legge con modificazioni il 29 aprile 2024, n. 56 che prevede una sorta di “patente a crediti” rilasciata dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro. Il sistema dei crediti – 30 iniziali – prevede che, in caso di accertamento di infrazioni, venga operata una decurtazione variabile a seconda della gravità della violazione. Le violazioni possono riguardare la sicurezza sul lavoro (per esempio la mancata applicazione di normative antinfortunistiche) la qualità dei lavori (non conformità a standard normativi), mancato rispetto di normative ambientali (per esempio scorretto smaltimento di materiali o uso di sostanze non conformi).

L’articolo 90 Dlgs 81/2008 alla lettera b-bis (introdotta dal Dl 19/2024) prevede che “il committente, all’atto della scelta dell’impresa o del lavoratore autonomo, incaricato dell’esecuzione dei lavori nei cantieri temporanei o mobili verifica il possesso della patente, prevista dall’articolo 27, nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nel caso di subappalto o del possesso dell’attestato di qualificazione Soa”.

Questo nuovo obbligo incide in modo significativo anche sui compiti dell’amministratore che, ora, deve verificare che l’impresa o il lavoratore autonomo, incaricati dell’esecuzione di lavori in condominio siano in possesso dei requisiti per operare nei cantieri, certificati dal patentino, pena una sua responsabilità in eligendo nel caso l’abbia individuata in esecuzione di un mandato o, quantomeno, in vigilando se si è, invece, limitato all’esecuzione degli adempimenti contrattuali su indicazione dell’assemblea. 

Sarà necessario per l’amministratore verificare che l’impresa appaltatrice possieda una “patente” in regola e con almeno 15 crediti (considerando che in caso di sinistro mortale la decurtazione è di 20 punti, invece da 10 a 15 punti a seconda del tipo e della durata dell’inabilità procurata).  

La presenza sulla patente di crediti inferiori a 15 punti, infatti, non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare, salvo il caso del completamento delle attività già appaltate o sub appaltate, al momento della decurtazione dei crediti.

L’amministratore non deve dimenticare, infatti, che in quanto committente dei lavori ai sensi dell’art. 90 del decreto legislativo n. 81 del 2008, ha il compito di effettuare verifiche e acquisire le dichiarazioni sull’idoneità delle imprese e dei lavoratori autonomi incaricati dell’esecuzione. Ove sia stato incaricato un direttore dei lavori, al committente spetterà assicurarsi che quest’ultimo effettui con diligenza tutti i controlli necessari allo svolgimento del suo incarico.

Una responsabilità che non solo può avere risvolti penali nel caso di incidenti gravi, ma costituisce fonte di responsabilità consistenti: L’attività in cantieri da parte di imprese o lavoratori autonomi privi della patente, o con un punteggio inferiore ai 15 crediti, comporta ulteriori sanzioni amministrative pari al 10% del valore dei lavori (con un importo minimo di 6000€) l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per sei mesi. In caso di infortunio mortale, la patente potrà essere sospesa anche per 12 mesi. Inoltre, la patente può essere sospesa anche nel caso in cui, a seguito di controlli, le certificazioni e i dati forniti dal titolare dovessero risultare non veritieri.

La violazione degli obblighi di verifica da parte del committente, è sanzionata con una pena pecuniaria che va da 711,92 euro a 2562,91 euro. 

In conclusione i limiti alla responsabilità di ciascuna delle figure individuate dal dlgs.81/08, sono definiti dagli incarichi conferiti, oltre che dalle norme generali. 

È quasi superfluo precisare che è fondamentale assicurare la sicurezza dei lavoratori e delle persone in generale sui cantieri edili. 

Eseguire la scelta di un’impresa, affidare un incarico, stipulare un contratto di appalto, nominare un direttore dei lavori, sono scelte che richiedono ponderazione delle caratteristiche dei lavori da eseguire, della possibile difficoltà e delle qualità tecnico professionali di chi interviene sul cantiere, non solo per evitare di dover rispondere di potenziali sinistri, ma perché l’impegno principale deve essere quello di creare le condizioni perché non si verifichino sinistri.